Art. 13.
(Soppressione del divieto di trasporto di persone sui motoveicoli a due ruote).

      1. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è abrogato;

          b) al comma 7, le parole: «e, se commesse da conducente minorenne, dal comma 2» sono soppresse.